ESTRATTO dallo STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ART-WAVES
L’Associazione si propone di promuovere, diffondere, sviluppare e valorizzare in ambito artistico e culturale sia nazionale che internazionale, i settori della musica, danza, teatro, pittura, scultura, fotografia, cinema, animazione, televisione, grafica, design, fumetti, manga, spettacolo, intrattenimento, giochi e videogiochi, attività ludiche, storia, filosofia, psicologia, letteratura, poesia, folklore, informatica e tecnologie, informazione, lingue, mistero, benessere, discipline olistiche, sportive, discipline proprie del sapere umano e attività annesse e connesse.
DI SEGUITO LO STATUTO COMPLETO
STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ART-WAVES
Art. 1. Denominazione
È costituita l’associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata: ASSOCIAZIONE
CULTURALE ART-WAVES.
Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede legale a Ciampino (RM). L’associazione potrà
altresì costituire altre sedi operative su tutto il territorio Italiano e internazionale. La variazione della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto.
Art. 3. Scopo dell'associazione
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende
uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile.
vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di
elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’Associazione si propone di promuovere, diffondere, sviluppare e valorizzare in ambito artistico e
culturale sia nazionale che internazionale, i settori della musica, danza, teatro, pittura, scultura,
fotografia, cinema, animazione, televisione, grafica, design, fumetti, manga, spettacolo,
intrattenimento, giochi e videogiochi, attività ludiche, storia, filosofia, psicologia, letteratura,
poesia, folklore, informatica e tecnologie, informazione, lingue, mistero, benessere, discipline
olistiche, sportive, discipline proprie del sapere umano e attività annesse e connesse.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con
scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di
quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali,
pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al
raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l'associazione potrà partecipare ad altre
associazioni o società con oggetto analogo o strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare
ad associazioni analoghe.
Art 4. Attività dell'associazione
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto
sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al
raggiungimento delle finalità associative:
- organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento;
- convegni, seminari, meeting, gite, giornate tematiche e di studio;
- brainstorming;
- festival, manifestazioni, eventi, mostre, concorsi, premi, saggi, spettacoli, concerti,
manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, conferenze,
musical, laboratori;
- ideazione, produzione, creazione, promozione e gestione di attività editoriali, informative,
grafiche e di comunicazione, siti web, social network;
- produzione e pubblicazione di opere musicali e audiovisive (cd, vinili, dvd, digitale e su
qualsiasi altro tipo di supporto);
- pubblicazione di articoli, saggi brevi, riviste o libri, su supporto cartaceo o telematico;
- realizzazione di interviste;
- organizzazione di mostre, mostre-scambio e mostre mercato, mercatini di hobbysti, artigiani,
discipline olistiche, aree di interesse cine-televisivo, musicale, ecc...;
- organizzazione di eventi ludico/culturali (giochi, giocattoli, videogames, giochi da tavolo,
giochi sportivi);
- incontri con e tra artisti, musicisti, attori, scrittori, relatori, divulgatori scientifici, e altre
figure di rilevanza culturale e artistica;
- distribuzione di gadget e merchandising;
- stipulazione di convenzioni, accordi e contratti con enti pubblici e privati italiani ed esteri ;
- accesso, ove lo si ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati italiani ed
esteri;
- esercizio, in via residuale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale volta
all’autofinanziamento, nel pieno rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- organizzazione e collaborazione anche con altri enti, società e associazioni, manifestazioni
culturali connesse alle proprie attività sia in Italia che all’estero;
- informazione e assistenza agli associati, relativamente alle attività previste
dall’associazione;
- promozione di realtà nell’ambito della natura, prodotti biologici, biocosmesi e affini;
- tutela e cura dell’ambiente e degli animali;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per
il conseguimento delle finalità associative.
Art. 5. Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 6. Soci
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne
i fini può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I
soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno
presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di
accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Colui che presenta domanda di adesione diventa socio dell'associazione dal momento della
domanda. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione.
L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque ammesso reclamo
all'assemblea.
I soci dell'associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.
- Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione.
- Soci Ordinari o Attivi sono coloro che richiedono l’adesione all'associazione e ne condividono,
pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi.
- Soci Sostenitori, sono persone o società che si impegnano a sostenere materialmente o con il loro
contributo personale l’attività dell’associazione.
- Soci Onorari, sono coloro che hanno maturato una particolare esperienza o che si sono distinti
della promozione e diffusione della cultura.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle
disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una
quota annuale, definita annualmente dal consiglio direttivo.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del
rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di socio si perde per:
1) dimissioni;
2) decesso;
3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che
commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o
rimborsi di alcun genere;
4) per il mancato pagamento della quota associativa annuale.
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso
all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione
delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dall’Associazione stessa.
L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario
per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. E' fatta salva la possibilità di corrispondere
compensi di natura forfetaria e previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e
organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative,
dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati
nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
1) di partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello
Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi
sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
3) esprimere liberamente la propria opinione;
4) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
I soci hanno il dovere:
1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo e di
svolgere le attività associative preventivamente concordate;
4) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo
perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di
esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato
all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno effettuare, su richiesta del consiglio direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali
versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio
ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la
restituzione di tali versamenti.
Art. 8. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche
devono essere elettive.
Art. 9 L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola
con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di
convocazione, risultino iscritti nel Libro soci da almeno quattro mesi.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La
convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un\terzo dei soci.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici
giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del
giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può
essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
La convocazione può effettuarsi anche con e-mail, fax o lettera confermata dal destinatario anche
con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio
nel luogo e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e più essere tenuta anche
online o in teleconferenza, adottando procedure che consentano l’identificazione dei partecipanti.
L’assemblea ordinaria delibera:
- l’elezione del Consiglio Direttivo;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di due per ogni
socio partecipante.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero dei soci intervenuti. L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a
maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.
Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la
presenza di almeno un\terzo più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo
scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il
voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati.
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal
segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.
Art. 10 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli
associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di
consiglieri non inferiore a due e non superiore a cinque.
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro
del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono
prese a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta
almeno metà dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di
ammissione dei Soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di
lavoro, conferire mandati di consulenza;
f) approvare il programma dell’Associazione;
g) fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione,
sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento
dell’Associazione;
i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
l) determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività
nell’ambito dell’associazione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del
Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o tramite cooptazione.
I consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per
eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di
almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal
segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11 Il Presidente
Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e
anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e
provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti
che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. In caso di assenza, impedimento
o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell'associazione.
Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i
due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.
Art. 12 Durata delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate
nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
Art. 13 Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a) quote associative o contributi volontari dei soci;
b) eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
c) eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o
partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali
e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal
presente statuto;
i) contributi e fondi Statali.
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di
tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta
esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro
dell'associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 14 Il Patrimonio
Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai
beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.
Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate
dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare
pretese sullo stesso.
Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art. 16 Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa
civilistica e fiscale vigente, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risulti, con
chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
Art. 17 Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale
devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i
contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal
Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione e delle iniziative
organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro
e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni
precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Art. 18 Intrasmissibilità della quota associativa
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 19 Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l'assemblea dei soci
nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti
ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni
vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.